IL GIUDICE DI PACE

    Letti  gli  atti  e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del
17 febbraio  2003,  riguardante la rimessione del giudizio alla Corte
costituzionale  per  illegittimita'  costituzionale dell'art. 116 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (nuovo  codice  della
strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

                            O s s e r v a

    In  data  3 settembre  2002  Raffaello  Ciocca presentava ricorso
avverso  il  verbale  di  accertamento  di violazione n. 773610/C del
2 settembre  2002,  con quale la Polizia municipale di Roma accertava
la  violazione  dell'art. 116 comma 13, C.d.S., perche' il conducente
Michele  Ciocca  circolava,  sprovvisto  del titolo abilitativo, alla
guida   del  motoveicolo  Honda  150  tg AM49855  di  proprieta'  del
ricorrente,  e  contestualmente procedeva al fermo amministrativo del
mezzo per la durata di mesi tre con verbale n. 41756/02.
    Successivamente   il   ricorrente   si   costituiva  a  mezzo  di
procuratore.
    Instaurato  il contraddittorio i Comune di Roma non si costituiva
ed   il   ricorrente   insisteva  nel  ricorso  e  nell'eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 116,  comma 13  del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (nuovo codice della strada) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Il  giudice  di  pace  si riservava di esaminare la non manifesta
infondatezza   della   questione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata da parte ricorrente.
    Invero, quanto alla rilevanza della questione de qua, e' indubbio
che  il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente
dalla  risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale de
qua per i seguenti motivi:
        nel  caso  che  ci occupa, al conducente Michele Ciocca ed al
proprietario  Raffaello  Ciocca,  in  data 2 settembre 2002, in Roma,
veniva    contestata    con   verbale   n. 773610/C   la   violazione
dell'art. 116,  comma 13  C.d.S.,  perche'  il  predetto  conducente,
titolare di patente di categoria B conseguita dopo il 1988, circolava
alla  guida  del  motoveicolo  Honda 150  tg AM49855, per il quale e'
richiesta    patente    di   categoria A,   con   conseguente   fermo
amministrativo del mezzo.
    Pertanto,  nel  caso  di  specie, il ricorrente Raffaello Ciocca,
coobbligato  solidale  in quanto proprietario del motoveicolo de quo,
oltre  a  subire  il  fermo  amministrativo del mezzo che e' previsto
dall'art. 116,  comma 18  quale  sanzione  accessoria alla violazione
dell'art. 116,  comma 13,  sarebbe obbligato a pagare una sanzione di
maggiore  entita'  rispetto  a  quella prevista dall'art. 125 comma 3
C.d.S., che disciplina il caso del tutto analogo di colui che, munito
di patente B, conduca autoveicoli per i quali e' prevista una patente
diversa.
    Si  ricorda  che  la fattispecie de qua in origine ricadeva nella
previsione  di  cui  all'art. 125,  comma 3  C.d.S.  e che, a seguito
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n. 360  del 1993
(art. 63,comma 1,  lett. b), che ha sostituito alla parola veicolo la
parola  autoveicolo,  era  rimasta  priva  di sanzione ed era invalso
pertanto    l'uso   dell'intrerpretazione   estensiva   dell'art. 116
comma 13, che prevedeva una sanzione penale. Tale incongruita' veniva
rilevata  dalla  Corte  costituzionale che con sentenza n. 3 del 1997
dichiarava  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 116, comma 13
nella  parte  in  cui  puniva con sanzione penale colui che munito di
patente  di  categoria B,  C o D guidasse un veicolo per il quale era
richiesta la patente di categoria A.
    Intervenuta   la   depenalizzazione  dell'art. 116,  il  medesimo
articolo,  nella  nuova formulazione e' stato nuovamente applicato al
caso  di specie reiterando la detta incongruita' che si riverbera non
piu'  sulla  specie  della  sanzione,  penale  o  amministrativa,  ma
sull'entita' della stessa.
    Cio'   premesso  la  norma  applicabile  al  caso  di  specie  e'
l'art. 116,   comma 13  C.d.S.,  ma  cio'  comporterebbe  un'evidente
disparita'  di trattamento in quanto due condotte analoghe verrebbero
sanzionate in maniera diversa.
    In   ordine  alla  non  manifesta  infondatezza  della  sollevata
questione  di  costituzionalita', risulta chiaro allora che il regime
sanzionatorio  di cui all'art. 116, comma 13 C.d.S. (che - in seguito
alla  sua  arbitraria  applicazione  del  caso  de  quo,  punisce con
sanzione  amministrativa  ben  piu' pesante una condotta, come detto,
del tutto analoga se non piu' grave di quella prevista dall'art. 125,
comma 13  C.d.S.)  determina  una palese violazione dell'art. 3 Cost.
sotto due aspetti:
        1) sotto  il profilo della evidente disparita' di trattamento
tra  l'ipotesi di un soggetto che con patente B ma privo di patente A
guidi  un  motoveicolo  superiore  a  125 cc, che viene punita con la
sanzione  amministrativa  da  4  a  16 milioni  di lire, e quella del
soggetto  munito  di  patente  B,  C o D che guidi un autoveicolo che
richieda  una  patente di categoria diversa (si pensi al soggetto con
patente B  che si ponga alla guida di un autoarticolato) per la quale
l'art. 125, comma 13 C.d.S. prevede la minore sanzione amministrativa
dal L. 254.030 a L. 1.016.140;
        2) sotto  il  profilo  della  manifesta irragionevolezza, che
inficia  insanabilmente  l'ambito di discrezionalita', di cui pure e'
munito  il  legislatore nella determinazione del regime sanzionatorio
degli illeciti amministrativi.
    Infatti  il  legislatore  ha  previsto  il  regime  sanzionatorio
stabilito  nell'art. 116, comma 13 C.d.S. con riferimento all'ipotesi
di guida di veicoli da parte di soggetti del tutto privi di patente e
appare pertanto manifestamente irragionevole l'interpretazione che ne
estende l'applicazione al caso in oggetto.